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O.P.C.M. 05/12/2006 n. 3554• decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 21, 22, 30, 34, 37, 48, 49 e 50; • decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154; • decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 42; • legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, articoli 19, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99 e 102; • legge regionale 16 agosto 1995 n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; • legge regionale 24 marzo 1999 n. 9, articoli 8, 9, 15, 16, 17, 18 e 19; • legge regionale 20 agosto 1998 n. 27, articoli 2 e 4; • legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9; • legge regionale 31 ottobre 2006 n. 30. Art. 6. 1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi all'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale delle seguenti risorse: • quanto a euro 5.073.867,57 pari alle risorse residue rispetto alla somma di euro 6.920.522,45 già assegnata alla regione Liguria con il Piano nazionale di bonifica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001 n. 468; • quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare le eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o destinati per le finalità di cui alla presente ordinanza. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato all'uopo istituita secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. 4. Il Commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla regione Liguria sullo stato degli interventi realizzati. Art. 7. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, un programma di attività sperimentali nel campo delle metodologie di verifica e quantificazione dei danni da realizzare, con il supporto del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni, attraverso il ricorso a periti assicurativi. 3. Per la valutazione dei progetti, nonchè per garantire il necessario supporto tecnico alle attività che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnicoscientifico, nominato con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, composto da tre membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e uno dal presidente della regione Liguria. Il presidente del Comitato è scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresì a designare il segretario del Comitato. 4. Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto un compenso da stabilire con separato provvedimento del Commissario delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, articoli 24, 35 e 36 e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile. Art. 8. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2006 Il Presidente: Prodi |
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